IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera del Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 1 ottobre 1996; Vista la delibera del Senato accademico del 1 agosto 1997; Considerata l'urgenza di attivare il diploma universitario per ostetrica/o; Considerato che l'attivita' del Consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Universita', e' stata sospesa; Decreta di istituire il diploma universitario per ostetrica/o, ammettendo venticinque studenti cosi' suddivisi: Palermo n. 13; Trapani n. 12. Art. 1. Finalita' organizzazione, requisiti di accesso 1.1. Universita' - Facolta' di medicina e chirurgia puo' istituire il corso di diploma universitario "ostetrica/o". Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di ostetrica/o. Lo statuto dell'Universita' indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilita' formative dirette e nelle strutture convenzionate. 1.2. Il corso ha lo scopo di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di ostetrica/o, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 740.